Sez. 1, Sentenza n. 12405 del 19/09/2000 (Rv. 540272 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Causa dello stato di insolvenza - Condotta abusiva del creditore istante - Assenza di altri creditori da tutelare - Preclusione alla dichiarazione di fallimento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
La dichiarazione di fallimento non può essere la conseguenza di una condotta abusiva da parte del singolo creditore ed è preclusa - salvo che vi siano altri creditori da tutelare - ogni qual volta lo stato d'insolvenza sia stato causalmente determinato da un suo comportamento improntato a mala fede in quanto contrario al dovere di correttezza e cooperazione alla realizzazione degli interessi della controparte (nella specie, la sentenza di merito, pur avendo definitivamente accertato che l'unico creditore istante aveva negato il proprio consenso al frazionamento del mutuo impedendo di fatto la vendita degli appartamenti del complesso edilizio realizzato dalla società debitrice e il conseguimento della necessaria liquidità, aveva affermato l'irrilevanza, in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, delle cause del dissesto; la S.C. ha cassato con rinvio affinché si accerti se sussista un nesso di causalità tra il rifiuto della banca di frazionamento del mutuo e lo stato d'insolvenza, revocando in caso positivo la dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)