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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17896 del 01/06/2022 (Rv. 665059 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Inosservanza - Presunzione di uguale colpa dei conducenti nei tamponamenti a catena - Presupposto - Veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665059-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI

In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità, l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'avvenuta verificazione di un tamponamento a catena e fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte).

Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)