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Sez. 3, Sentenza n. 8646 del 29/05/2003 (Rv. 563752 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Inosservanza - Tamponamenti a catena - Responsabilità civile - Colpa - Presunzione di uguale colpa a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) - Limiti - Scontri successivi tra veicoli di una colonna in sosta - Conducente urtante da tergo l'ultimo veicolo - Responsabilità esclusiva.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563752-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI

Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma cod. civ. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)