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Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 22/10/1973 (Rv. 366197 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366197-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - PERSISTENZA.*

La facolta del giudice di chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni di cui all'art 213 cod proc civ e meramente discrezionale e non sopperisce al dovere delle parti di provare i loro assunti. (V 357/72, mass n 356239).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)