Sez. 3, Sentenza n. 3302 del 13/10/1975 (Rv. 377426 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta del giudice di richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni di cui all'art 213 cod proc civ non sopperisce all'Onere delle parti di provare i loro assunti ed ha carattere meramente discrezionale, per cui il suo mancato Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di Cassazione. (Conf 2695/73, mass n 366197).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)