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Sez. 3, Sentenza n. 3302 del 13/10/1975 (Rv. 377426 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377426-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La facolta del giudice di richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni di cui all'art 213 cod proc civ non sopperisce all'Onere delle parti di provare i loro assunti ed ha carattere meramente discrezionale, per cui il suo mancato Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di Cassazione. (Conf 2695/73, mass n 366197).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)