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Sez. U, Sentenza n. 4750 del 11/05/1998 (Rv. 515325 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO | Pronunzie del Consiglio di stato - Eccesso di potere giurisdizionale - Denunciabilità ai sensi dell'art. 111, comma terzo, Cost. - Presupposti - Fattispecie relativa alla valutazione di legittimità della graduatoria di un concorso interno bandito da un Comune.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515325-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO

Con riguardo alle pronunzie del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma terzo, Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione; con la conseguenza che l'indicato vizio non ricorre quando il Consiglio di Stato indaghi sui presupposti di fatto del provvedimento impugnato al limitato fine di stabilire se, nel concorso dei medesimi, la legge consenta all'amministrazione di adottarlo. (Nella specie la S.C. ha escluso che sussistesse l'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale in un caso in cui il Consiglio di Stato, giudicando in ordine alla legittimità di una graduatoria di un concorso interno bandito da un Comune, aveva ritenuto, tra l'altro, che il possesso di diploma di scuola media superiore, ancorché di durata inferiore a cinque anni, consentisse la partecipazione al concorso, senza così invadere l'area di competenza della commissione esaminatrice cui era devoluta la verifica della legittimità dei titoli di partecipazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)