Sez. 3, Sentenza n. 1635 del 25/02/1999 (Rv. 523620 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di restituzione proposta dal proprietario - Onere di provare la natura del contratto in base al quale è avvenuta la consegna - Esclusione - Onere del convenuto di provare il titolo della detenzione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il proprietario che agisce per ottenere la restituzione della cosa e prospetti di averla consegnata al convenuto in funzione di un'opera o di un servizio che avrebbe dovuto essere compiuto nel suo interesse, se intende agire in quanto proprietario non ha l'onere di provare la natura del contratto in base al quale è avvenuta la consegna, perché la qualità di proprietario è sufficiente per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di avere sulla cosa un diritto di godimento l'obbligo di provare che fra le parti è stato concluso un contratto in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)