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Sez. 3, Sentenza n. 5576 del 23/06/1997 (Rv. 505368 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di rilascio di un fondo occupato senza titolo - Onere dell'attore di provare l'inesistenza di diritti altrui sul fondo - Esclusione - Onere del convenuto di provare il titolo di detenzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505368-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il principio, posto dall'art. 2697 cod. civ., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del diritto vantato mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Ne deriva che il proprietario della cosa, avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità, come non è tenuto ad alcuna specifica dimostrazione allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi, così, ove chieda il rilascio di un fondo occupato senza titolo, non è tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto che non contesti la proprietà della controparte (anche con l'adozione di una linea difensiva incompatibile con tale contestazione) di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)