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Sez. L, Sentenza n. 9768 del 08/11/1996 (Rv. 500421 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Domande nuove - Divieto - Violazione - Deducibilità in cassazione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500421-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Il divieto di proporre in appello domande (ed eccezioni) nuove, stabilito nel rito del lavoro dal secondo comma dell'art. 431 cod. proc. civ., ha carattere assoluto ed inderogabile e la violazione di esso è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., della sentenza di appello che ha pronunciato sulla nuova domanda, omettendo di dichiararne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)