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Sez. 2, Sentenza n. 532 del 27/01/1982 (Rv. 418244 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHÉ CON ORDINANZA - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418244-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHÉ CON ORDINANZA - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - NECESSITÀ.*

Qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di onorari, diritti e spese, spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni, sia stato deciso con sentenza in luogo dello ordinamento prescritto all'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, il provvedimento conserva natura e sostanza di ordinanza, ricorribile per Cassazione ex art. 111 cost., ma non anche impugnabile con l'appello. Pertanto, qualora contro tale provvedimento sia stato proposto appello e lo stesso sia stato deciso la relativa sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione, va cassata senza rinvio attesa l'inammissibilità dell'appello. (V 614/80, mass n 404001, sulla prima parte; (V 5528/79, mass n 402107, sulla prima parte; (V 5109/79, mass n 408972, sulla seconda parte; (V 2392/76, mass n 381165, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)