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Sez. U, Sentenza n. 2066 del 21/06/1968 (Rv. 334189 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - NON SONO TALI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'ISTITUTO ED I SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1968-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334189-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - NON SONO TALI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'ISTITUTO ED I SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Gli istituti autonomi per le case popolari, nonostante l'inquadramento sindacale attuato per effetto della legge 16 giugno 1938, n 1303, non possono considerarsi enti pubblici economici, in quanto, pur ricavando degli utili dalle loro attivita, essi tendono a conseguire una finalita eminentemente assistenziale, quale e quella dell'assegnazione di case popolari a soggetti non abbienti. Pertanto, le controversie relative al rapporto d'impiego tra l'istituto e i suoi dipendenti non sono di Competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art 429 cod proc civ, bensi del giudice amministrativo. (Conf 346'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)