Sez. 5, Sentenza n. 11949 del 08/02/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231710 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Documentazione Telecom inerente al sistema "bud" - Acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico - Decreto motivato dell'autorità giudiziaria - Sufficienza - Applicazione della disciplina sulle intercettazioni - Necessità - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
L'installazione del sistema "bud" (blocco delle utenze disturbate) consente di accertare, tramite la acquisizione dei tabulati della società telefonica, la partenza delle chiamate ma non anche il contenuto delle medesime: non si è dunque in presenza di una vera e propria intercettazione e di conseguenza, stante il diverso livello di incidenza nella sfera della riservatezza, non è necessaria la osservanza della procedura di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., ma è sufficiente il decreto motivato della autorità giudiziaria procedente (decisione relativa ad acquisizione avvenuta antecedentemente alla entrata in vigore del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. in l. 26 febbraio 2004, n. 45).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)