Sez. U, Sentenza n. 21 del 13/07/1998 Cc. (dep. 24/09/1998) Rv. 211197 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Acquisizione dei tabulati concernenti i dati esteriori delle comunicazioni telefoniche - Mancanza del provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Inutilizzabilità della prova.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla legge 23 dicembre 1993 n. 547 (che ha introdotto l'art. 266-bis e modificato l'art. 268 cod. proc. pen.), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 cod. proc. pen. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioè in assenza del prescritto decreto motivato. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede - art. 267 cod. proc. pen. - o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.) (v. Corte Cost., sentenze n. 81 del 1993 e 281 del 1998).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)