diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8427 del 11/07/1992 (Rv. 478137 - 01)

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere | Legittimazione del successore ad impugnare la sentenza - Sussistenza - Posizione del medesimo come soggetto processuale autonomo - Esclusione - Conseguenze - Procura alle liti appositamente rilasciata per la proposizione dell'impugnazione - Necessità - Procura già rilasciata dal cedente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478137-01

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere

Il successore a titolo particolare nel rapporto controverso, pur essendo facultato, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. civ., ad impugnare la sentenza emessa fra le parti originarie, non ha la posizione di soggetto processuale autonomo, in sostituzione del cedente (nei confronti del quale - salva estromissione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo - prosegue il processo), e pertanto, per la proposizione dell'impugnazione predetta, deve rilasciare apposita procura alle liti, non essendo a tal fine utilizzabile - ad onta di qualsiasi patto intervenuto in proposito fra cessionario e cedente - la procura da questo rilasciata al proprio difensore nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)