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Sez. 5, Sentenza n. 12253 del 19/05/2010 (Rv. 613365 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - SPECIALI - IN GENERE | Consorzio di enti locali - Scissione - Destinazione di un ramo aziendale ad una società di capitali - Effetti - Costituzione di nuovo soggetto - Conseguenze - Sentenza emessa nei confronti del consorzio - Impugnazione - Legittimazione della nuova società - Sussistenza - Mandato conferito per il giudizio di primo grado - Efficacia per il giudizio di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613365-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - SPECIALI - IN GENERE

In tema di servizi pubblici locali, la scissione di un'azienda speciale con la destinazione di un ramo aziendale ad una società di capitali di nuova costituzione, disposta da un consorzio nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ed estesa ai consorzi dal comma 7-bis dell'art. 115 cit., introdotto dall'art. 35, dodicesimo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), si differenzia dalla trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali, consentita dalla medesima disposizione, in quanto non comporta la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, ma la costituzione di un nuovo soggetto, distinto da quello originario, con la conseguenza che, pur essendo la società nata dalla scissione legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del consorzio, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, la procura alle liti conferita in primo grado dall'ente che ha operato la scissione non abilita il difensore a rappresentare il nuovo soggetto nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 decies, Cod. Civ. art. 2506 quater, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)