Sez. 3, Sentenza n. 562 del 04/02/2000 Cc. (dep. 22/05/2000) Rv. 216575 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Provvedimenti sulla libertà personale - Adottati dal P.M. - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Sono ricorribili in cassazione non solo i provvedimenti sulla libertà personale adottati dal giudice, ma anche quelli emessi dal P.M.; infatti anche se gli artt. 13 e 111 Cost. e 568 cod. proc. pen. si riferiscono ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il pubblico ministero va considerato incluso nel concetto di autorità giudiziaria in una prospettiva garantistica, che richiede una espansione della tutela in senso sostanziale in tale specifica materia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Costituzione art. 13, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)