Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 04/07/2013 Cc. (dep. 24/02/2014) Rv. 258823 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti riguardanti i permessi di colloquio - Ricorribilità per cassazione - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che anche contro il provvedimento emesso dal pubblico ministero, erroneamente ritenutosi competente a decidere sulla richiesta, deve essere proposto direttamente ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)