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Sez. 1, Sentenza n. 6821 del 13/12/1982 (Rv. 424448 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO CAMERALE DEL TRIBUNALE - OMISSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424448-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO CAMERALE DEL TRIBUNALE - OMISSIONE - EFFETTI.*

L'omessa notificazione del decreto camerale, con il quale il tribunale decide sull'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, mentre impedisce il decorso del termine breve per il reclamo alla Corte d'appello (artt. 274 secondo comma cod. civ. e 739 secondo comma cod. proc. civ.), non interferisce sul decorso del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., il quale trova applicazione in considerazione del carattere contenzioso e decisorio del relativo procedimento. Pertanto, qualora il giudizio sia proseguito in Mancanza di tale notificazione, e detto provvedimento sia divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione nell'indicato termine annuale, ogni questione in ordine all'ammissibilità dell'Azione è preclusa e l'omissione di quella notificazione resta irrilevante e non incide sul giudizio di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)