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Sez. 1, Sentenza n. 3505 del 26/07/1989 (Rv. 463492 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E DI MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463492-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E DI MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - TERMINE - DECORRENZA.*

Al fine della proposizione del reclamo alla Corte d'appello, avverso il decreto reso dal tribunale sull'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, trova applicazione il secondo comma, seconda ipotesi, dell'art. 739 cod. proc. civ., il quale fa decorrere il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notificazione del provvedimento impugnato (senza che rilevi la circostanza della provenienza dell'impugnazione da soggetti sentiti o non sentiti nel relativo procedimento), tenendo conto che la prima ipotesi contemplata dalla citata norma, con la fissazione della suddetta decorrenza dalla comunicazione, riguarda il diverso caso del provvedimento "dato in confronto di una sola parte", nel cui ambito non è riconducibile il menzionato decreto, alla stregua della sua natura decisoria su posizioni di parti contrapposte. (V 6859/83, mass n 431519; (V 6821/82, mass n 424448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)