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Sez. 3, Sentenza n. 1914 del 14/06/1968 (Rv. 333913 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - NULLITA RELATIVA ANCHE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO*
Stato
decisa il 1968-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333913-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - NULLITA RELATIVA ANCHE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO*

La Corte di Cassazione, ove cassi la sentenza impugnata, per una nullita relativa anche al giudizio di primo grado, deve rinviare la causa al giudice di primo grado, dinanzi il quale avrebbe dovuto rinviare le parti lo stesso giudice d'appello. (nella specie, ritenuta la nullita della citazione introduttiva per assegnazione di un termine di impugnazione inferiore a quello legale, la Corte regolatrice ha rinviato la causa al pretore, giudice di primo grado).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)