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Sez. 5, Sentenza n. 4269 del 23/02/2010 (Rv. 611753 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Espropriazione per pubblica utilità - Contratto preliminare di cessione volontaria - Separata convenzione con promessa di versamento di una somma a titolo risarcitorio per le difficoltà di reperimento di un nuovo alloggio - Registrazione dell'atto definitivo - Avviso di liquidazione per l'imposta suppletiva - Inclusione nel prezzo della somma versata a titolo risarcitorio - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611753-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In sede di registrazione di un atto pubblico di cessione volontaria di un immobile espropriando, preceduto dalla stipula di un contratto preliminare di vendita del bene e di una separata convenzione con cui il promissario acquirente si impegni a corrispondere al promittente venditore una somma a titolo di risarcimento del danno per le difficoltà connesse al reperimento di un nuovo alloggio, è legittima l'emissione di avviso di liquidazione per l'imposta suppletiva, con imputazione nel prezzo anche della somma versata e quietanzata separatamente a titolo risarcitorio; invero, non potendosi configurare alcun danno conseguente alla normale efficacia di un contratto ad effetti traslativi, quale è la perdita del possesso, il criterio della prevalenza della natura intrinseca degli atti e dei relativi effetti giuridici sul loro titolo e sulla loro forma apparente, previsto dall'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, consente di qualificare come elusivo il fine perseguito dalle parti e di applicare, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, l'art. 21 del d.P.R. cit., nella parte in cui prevede che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa".

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)