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Sez. 5, Sentenza n. 18374 del 31/08/2007 (Rv. 601005 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Atti contenenti più disposizioni - Unicità della causa o collegamento negoziale - Accertamento - Necessità - Fattispecie in tema di assoggettamento ad imposta di indennizzo aggiuntivo per la cessione volontaria di immobili da espropriare.
Stato
decisa il 2007-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601005-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

L'imposta di registro sugli atti negoziali dev'essere applicata avendo riguardo all'intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, indipendentemente dalla forma e dal titolo ad esso attribuito dalle parti, nonchè, qualora si tratti di atti contenenti una pluralità di disposizioni, distinguendo a seconda che esse diano vita ad un mero collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte e soggette ciascuna ad autonoma imposizione, ovvero, derivando le une dalle altre, integrino un atto complesso riconducibile ad un'unica causa, e risultino quindi assoggettabili ad un'unica tassazione, anche in funzione di salvaguardia contro pratiche di aggiramento della normativa tributaria. (Nella specie, i proprietari di appartamenti sottoposti ad espropriazione avevano convenuto con l'espropriante la cessione volontaria degli stessi verso un corrispettivo rappresentato in parte dal trasferimento di altri appartamenti da realizzarsi in luogo dell'immobile espropriato, ed in parte da somme di denaro versate a titolo di indennizzo per la temporanea indisponibilità degli immobili: in applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto non assoggettabile ad imposta di registro l'indennizzo aggiuntivo, senza verificare se esso trovasse giustificazione nell'ambito di un'unica causa traslativa).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)