Sez. 3, Ordinanza n. 9658 del 16/06/2003 (Rv. 564335 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI | Contestazione del valore - Poteri decisionali del giudice - Limitazione all'ipotesi di domanda relativa a beni mobili diversi dal danaro - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI
La disposizione dell'art. 14 del cod. proc. civ. (che, qualora il convenuto contesti il valore della domanda come dichiarato o presunto ai sensi del primo comma della medesima norma, consente al giudice di decidere al riguardo, ai soli fini della competenza) opera esclusivamente con riguardo alle cause concernenti cose mobili diverse dal danaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa in relazione alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con la conseguenza che, ove l'attore non indichi (come nella specie) nella domanda la somma pretesa, la causa, nonostante la contestazione del convenuto, deve presumersi di competenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)