Sez. L, Sentenza n. 15318 del 04/12/2001 (Rv. 550838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice di merito - Mancata diagnosi di alcune patologie - Contestazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA
Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, ove il consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di merito abbia omesso la diagnosi di alcune malattie, il ricorso per cassazione dell'assicurato avverso la sentenza che abbia accolto le conclusioni della consulenza è ammissibile solo se venga allegata, con serie argomentazioni medico - legali, l'incidenza delle malattie non diagnosticate sulla valutazione complessiva della capacità lavorativa, non essendo sufficiente, invece, la mera elencazione di tali malattie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)