Sez. L, Sentenza n. 17556 del 10/12/2002 (Rv. 559114 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE | In materia medico - legale finalizzata al riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali - Omessa valutazione da parte del giudice - Sindacabilità in sede di cassazione per vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE
Il principio secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio, della quale il giudice di merito, che esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzare e a confutare il contenuto, non comporta, nel caso in cui la consulenza di parte sia una consulenza medico - legale concernente prestazioni previdenziali e assistenziali, che il giudice di merito, in considerazione della qualità delle situazioni soggettive sulle quali il giudizio medico legale è destinato ad incidere, non abbia alcun obbligo di confutazione. Tuttavia, l'omesso esame, da parte del giudice, dei rilievi della parte, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico - legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)