Sez. 1, Sentenza n. 1615 del 11/03/1980 (Rv. 405199 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - CAUSA DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE NON RILEVATA DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ERRONEA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE RESA DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA IN DIFETTO DI MOTIVO DI RICORSO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - CAUSA DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE NON RILEVATA DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ERRONEA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE RESA DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA IN DIFETTO DI MOTIVO DI RICORSO - ESCLUSIONE.*
La suprema Corte puo rilevare d'ufficio una causa d'inammissibilita dell'impugnazione, cassando senza rinvio la decisione del giudice del merito che abbia mancato di riscontrarla, ma non anche rilevare, in difetto di motivo di ricorso, l'erroneita della dichiarazione di inammissibilita dell'impugnazione, resa dal predetto giudice, in conseguenza della formazione del giudicato sulla relativa statuizione. (V 698/68, mass n 331913).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)