Sez. L, Sentenza n. 4305 del 23/07/1982 (Rv. 422276 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO ESPRESSAMENTE ESCLUDENTE LA INAMMISSIBILITÀ - ESPLICITA IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE SUL PUNTO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO ESPRESSAMENTE ESCLUDENTE LA INAMMISSIBILITÀ - ESPLICITA IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE SUL PUNTO - NECESSITÀ.*
La suprema Corte può rilevare di ufficio una causa di inammissibilità dell'impugnazione, cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla, ma l'inammissibilità stessa non può essere dichiarata quando la questione sia stata presa in esame dal predetto giudice poiché, in tal caso vi è sul punto una esplicita pronunzia di questo, la cui eventuale erroneità può essere rilevata solo se al riguardo sia stata presentata una esplicita impugnazione. (V 1615/80, mass n 405199; (Conf 6206/79, mass n 402932).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)