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Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 08/05/1979 (Rv. 398951 - 01)

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITA DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE - DECADENZA - IN GENERE - MODALITA - INVENTARIO - MANCATA REDAZIONE NEL TERMINE PROROGATO - CONSEGUENZE - DECADENZA ED INCAPACITA DELLA PERSONA GIURIDICA A SUCCEDERE.*
Stato
decisa il 1979-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398951-01

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITA DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE - DECADENZA - IN GENERE - MODALITA - INVENTARIO - MANCATA REDAZIONE NEL TERMINE PROROGATO - CONSEGUENZE - DECADENZA ED INCAPACITA DELLA PERSONA GIURIDICA A SUCCEDERE.*

Le persone giuridiche, pur potendo accettare l'eredita solo con il beneficio d'inventario non sono esonerate dalla redazione del medesimo nel termine perentorio, prorogabile per una sola volta, di cui agli artt 485 e 487 cod civ, in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse e prevista l'osservanza del termine e delle altre modalita da osservarsi dal chiamato per conservare il beneficio dell'inventario; ne consegue che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine prorogato, deriva con la decadenza dal beneficio di inventario l'incapacita della persona giuridica a succedere nell'eredita ad essa devoluta. (nella specie, la SC, alla stregua del suesposto principio, ha cassato il provvedimento con il quale il tribunale aveva escluso la incapacita dell'ECA a succedere in un'eredita, ritenendo che non potendo quest'ultimo diventare erede puro e semplice, non poteva neppure decadere dal beneficio d'inventario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 473, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)