Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 16/04/1970 (Rv. 346623 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - INTEGRAZIONE DELLA SENTENZA DA ESEGUIRE - PRECLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - INTEGRAZIONE DELLA SENTENZA DA ESEGUIRE - PRECLUSIONE.*
Le modalita dell'esecuzione, su cui il pretore si pronunzia a sensi dell'art 612, primo comma, cod proc civ, devono concernere esclusivamente la concreta attuazione di precise Disposizioni del titolo esecutivo, nel loro contenuto definite ed eseguibili. Ma, se sussiste ancora la necessita di piu approfonditi esami per l'esecuzione di accorgimenti tecnici, al punto da rendere necessario l'apprestamento di un ulteriore progetto definitivo e, ancor piu, se vi sono punti non ancora decisi, il pretore, giudice dell'esecuzione, non puo sostituirsi al giudice di cognizione per integrare la sentenza. E il giudice di cognizione che deve precostituire un titolo esecutivo idoneo a ricevere precisa attuazione, salve, naturalmente, le singole modalita, che sono esclusivamente quelle suscettibili di essere determinate in Sede di realizzazione dell'esecuzione, senza peraltro poter integrare un titolo esecutivo incompleto, diversamente versandosi nell'ipotesi di un'esecuzione impossibile, fonte di ulteriori contestazioni fra le parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)