Sez. U, Sentenza n. 5266 del 05/12/1977 (Rv. 388917 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DELLE NORME DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E CONSIGLIO DI STATO - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DELLE NORME DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E CONSIGLIO DI STATO - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni della legge 6 dicembre 1971 n 1034 sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, le quali, introducendo un doppio grado di giurisdizione in materie devolute al giudice amministrativo, disciplinano, anche in via transitoria, la ripartizione delle attribuzioni fra detti tribunali ed il consiglio di stato, configurano norme regolative della Competenza all'interno del medesimo ordine giurisdizionale. La violazione di dette Disposizioni, pertanto, non e deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso pronuncia del consiglio di stato, trattandosi di questione non attinente alla giurisdizione. (Conf 466/77, mass n 384016; (Conf 359/77, mass n 383901).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 38, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)