Sez. 3, Sentenza n. 3277 del 14/10/1968 (Rv. 336245 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA- DEFINIZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA- DEFINIZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
Le sentenze emesse nei giudizi di opposizione all'esecuzione sono soggette ai normali mezzi d'impugnazione, a differenza di quelle emesse nei giudizi di opposizione agli Atti esecutivi, che sono soggette solo al ricorso per Cassazione. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione e rilevante la definizione data all'opposizione dal giudice adito. (Cfr. 2615-64, 753-60 Conf. Alla sentenza n. 10002-66, massima n. 321993). Conforme alla sentenza n. 2205-67, massima n. 329376.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)