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Sez. 3, Sentenza n. 3277 del 14/10/1968 (Rv. 336245 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA- DEFINIZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336245-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA- DEFINIZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*

Le sentenze emesse nei giudizi di opposizione all'esecuzione sono soggette ai normali mezzi d'impugnazione, a differenza di quelle emesse nei giudizi di opposizione agli Atti esecutivi, che sono soggette solo al ricorso per Cassazione. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione e rilevante la definizione data all'opposizione dal giudice adito. (Cfr. 2615-64, 753-60 Conf. Alla sentenza n. 10002-66, massima n. 321993). Conforme alla sentenza n. 2205-67, massima n. 329376.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)