Sez. 1, Sentenza n. 15500 del 22/07/2005 (Rv. 584132 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Decorrenza - Sentenza - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Apposita indicazione nella relata di notifica - Mancanza - Possibilità di individuare con certezza la parte istante - Prescrizione "ex" art. 285 cod. proc. civ. - Adempimento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
La prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non via sia comunque incertezza assoluta sull'istante, essendo possibile individuare la parte a richiesta della quale la notifica è stata eseguita. (Nella specie, dalla relata di notifica apposta in calce alla copia dell'atto risultava la formula "su richiesta di chi in atti" non completata dalla indicazione nominativa. La S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che la predetta formula consentiva comunque di individuare il richiedente la notifica nella parte vittoriosa in primo grado, e ben identificata nella epigrafe della ordinanza che conteneva anche i dati relativi al suo difensore.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)