Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 15/03/1994 (Rv. 485727 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi | Decorrenza - Sentenza - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Apposita indicazione nella relata di notifica - Mancanza - Possibilità di individuare con certezza la parte istante - Prescrizione ex art. 285 cod. proc. civ. - Adempimento - Fattispecie.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi
La prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non via sia comunque incertezza assoluta sulla parte istante, essendo possibile individuare la parte richiesta della quale la notifica è stata eseguita. (Nella specie, dalla relata di notifica apposta in calce alla copia della sentenza risultava che l'ufficiale giudiziario aveva proceduto alla notifica al procuratore della convenuta perché "richiesto come in atto". La S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha ritenuto che, essendo la notifica della sentenza che pronunciava lo scioglimento del matrimonio diretta alla convenuta e vertendo la causa tra i due coniugi - con il pubblico ministero nella posizione di semplice interveniente senza potere di proporre impugnazione in assenza di figli - dalla suddetta attestazione dell'ufficiale giudiziario poteva desumersi che la notifica era avvenuta ad istanza del coniuge attore, indicato nell'epigrafe della sentenza insieme con il suo procuratore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)