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Sez. L - , Sentenza n. 32589 del 04/11/2022 (Rv. 666001 - 01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale infermieristico - Pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale - Diritto al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666001-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

Il personale infermieristico del SSN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.

Legge 01/02/2006 num. 43 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Costituzione art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)