Sez. L - , Sentenza n. 2285 del 30/01/2018 (Rv. 647267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro - Quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati - Rimborsabilità - Fondamento. 103 LAVORO - 403 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è da questi rimborsabile, non essendo compresa né nella disciplina dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) avente funzione retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense.
Riferimenti normativi: DPR 13/01/1990 num. 43 art. 14 com. 17, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)