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Sez. 1, Sentenza n. 1724 del 15/03/1996 Cc. (dep. 30/05/1996) Rv. 204928 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione per particolare complessità del dibattimento - Impugnazione del provvedimento davanti al tribunale - Sindacabilità, da parte di quest'ultimo, di eventuali provvedimenti di riunione adottati dal giudice del procedimento principale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204928-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., il tribunale avanti al quale venga impugnato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il provvedimento che dispone la detta sospensione non ha titolo per sindacare l'opportunità di provvedimenti di riunione adottati dal giudice del procedimento principale, in relazione alla loro possibile incidenza sul corso del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)