Sez. 1, Sentenza n. 6669 del 26/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998) Rv. 209557 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Derivante da riunione di processi - Requisito oggettivo della sospensione - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, e con riferimento all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen., la complessità del dibattimento non cessa di costituire un requisito oggettivo sol perché derivante dall'esercizio del potere discrezionale di riunione di processi, ex art. 17 cod. proc. pen.. Ciò in quanto tale potere è esercitato in conformità alle regole tassative di cui all'art. 17 cod. proc. pen. citato, e nei limiti rigorosi da tale norma obbiettivamente individuati, ai fini di conciliare l'interesse dell'ordinamento alla celebrazione contestuale dei procedimenti interferenti (simultaneus processus) con quello del singolo imputato alla definizione della propria posizione processuale (e non potendosi peraltro, escludere - in astratto - l'interesse anche di quest'ultimo ad un ampliamento e ad un'integrazione dell'ambito cognitivo del procedimento che specificamente lo riguarda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)