Sez. L, Sentenza n. 2975 del 22/05/1979 (Rv. 399302 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - MORTE DELL'ASSICURATO - RIVERSIBILITA - IN GENERE - PENSIONE AI SUPERSTITI EX ART 21 DELLA LEGGE N 613 DEL 1966 - EVENTI DI MORTE DELL'ASSICURATO ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - MORTE DELL'ASSICURATO - RIVERSIBILITA - IN GENERE - PENSIONE AI SUPERSTITI EX ART 21 DELLA LEGGE N 613 DEL 1966 - EVENTI DI MORTE DELL'ASSICURATO ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - RILEVANZA.*
La pensione di reversibilita spetta ai superstiti contemplati nello art 21, comma quarto, della legge 22 luglio 1966 n 613 (estensione dell'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), ove ricorrano le condizioni ivi previste, anche in relazione ad eventi di morte dell'assicurato anteriori alla entrata in vigore della predetta legge. (V 1083/72, mass n 357482).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)