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Sez. 2, Sentenza n. 1083 del 08/04/1972 (Rv. 357482 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE SUPPLEMENTARE INDIRETTA PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - MORTE DEL PENSIONATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DETTA LEGGE - SPETTANZA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.*
Stato
decisa il 1972-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357482-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE SUPPLEMENTARE INDIRETTA PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - MORTE DEL PENSIONATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DETTA LEGGE - SPETTANZA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI.*

Il diritto alla pensione supplementare indiretta, previsto dal comma sesto dell'art 5 della legge 12 agosto 1962, n 1338, in favore dei superstiti del pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma, nei casi ed alle condizioni considerate, sussiste anche nel caso in cui il detto pensionato od iscritto fosse gia deceduto al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)