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Sez. 1, Sentenza n. 3588 del 26/10/1968 (Rv. 336818 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI- DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336818-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI- DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'autorita che l'art. 28 cod. proc. pen. riconosce alle sentenze penali nei successivi giudizi, ove si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, e limitata ai fatti materiali che costituiscono il presupposto logico e necessario della pronuncia penale. Ma non si puo invocare per la prima volta in Sede di legittimita la efficacia del giudicato penale (che e giudicato esterno), quando, al di fuori di errores in procedendo da parte dei giudici di merito, sia necessario svolgere indagini di fatto, in esse compresa l'interpretazione del giudicato, precluse alla Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)