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Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 15/05/1971 (Rv. 351710 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFETTO PRECLUSIVO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351710-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFETTO PRECLUSIVO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

L'effetto preclusivo della cosa giudicata penale rispetto al giudizio civile, ai sensi dell'art 28 cod proc pen, deve essere eccepito dalla parte, nei modi di rito, in Sede di merito, trattandosi di un giudicato esternĂ² e non puo quindi essere fatto valere, per la prima volta, in Sede di legittimita. (V 3588'68, mass n 336818).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)