Sez. 3, Sentenza n. 25270 del 01/12/2009 (Rv. 610741 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Stipulazione di scrittura privata autenticata di compravendita immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Espresso esonero del notaio da tale attività - Validità - Condizioni - Fattispecie relativa ad esonero non documentato in forma scritta.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata e vi sia stato per lo stesso espresso esonero - per concorde volontà delle parti esternata in una clausola inserita nella scrittura - dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette "visure catastali" e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi, deve escludersi l'esistenza della responsabilità professionale del notaio stesso, in quanto detta clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio, sempre che essa appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come nel caso della sussistenza di ragioni di urgenza di stipula dell'atto addotte dalle parti medesime. In tale ipotesi, non ha rilievo nemmeno il c.d. "dovere di consiglio" relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacché essa, implicando l'esonero da responsabilità del notaio, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista. (Nella specie la S.C., rigettando il ricorso avanzato da uno dei contraenti e confermando la sentenza impugnata, ha altresì ritenuto irrilevante che l'esonero da responsabilità a favore del notaio non fosse stato stabilito con clausola scritta, non essendo la scrittura richiesta per la sua validità, ed ha escluso che essa potesse essere considerata invalida ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., non ponendosi come limitativa della responsabilità anche nei casi di dolo e colpa grave).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)