Sez. 4, Sentenza n. 6021 del 05/07/1988 Ud. (dep. 20/04/1989) Rv. 181104 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - CONDIZIONI E LIMITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - SCONTRO TRA VEICOLI - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE IL VEICOLO DI SERVIZIO - IPOTIZZABILITÀ - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - CONDIZIONI E LIMITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - SCONTRO TRA VEICOLI - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE IL VEICOLO DI SERVIZIO - IPOTIZZABILITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di circolazione stradale, la deroga all'osservanza delle relative norme di comportamento in favore dei conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso, ex art. 126 T.U. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre subordinata all'osservanza delle norme di prudenza e cautela, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade. Pertanto, incorre nella violazione di tale norma il conducente che, pur nel legittimo Esercizio di tale facoltà, non tenga conto di particolari situazioni della strada e del traffico, e di ogni altra speciale circostanza di qualsiasi natura, per adeguarvi la propria condotta di guida. Ne consegue che, in una tale evenienza, il prefato conducente è legittimamente chiamato a rispondere penalmente dei danni arrecati a terzi a causa della sua imprudenza. (fattispecie di scontro, con letali conseguenze, tra un automobile in servizio di polizia (guidato con imprudenza) e un'autovettura privata, il cui conducente, per la particolare conformazione dei luoghi, non aveva potuto percepire tempestivamente il segnale emesso dalla sirena). (Conf mass n 161494; (Conf mass n 151238).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)