diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 10305 del 10/10/1983 Ud. (dep. 01/12/1983) Rv. 161494 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI VELOCITÀ PRUDENZIALE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161494-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI VELOCITÀ PRUDENZIALE IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO.*

La facoltà concessa dall'art. 126 cod. strad. Ai conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso di non osservare gli obblighi e i divieti indicati dalla segnalazione stradale e prescritti dalle norme di comportamento, è sempre subordinata all'osservanza delle norme della comune prudenza e cautela al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità. Pertanto si ha violazione di siffatta norma quando il conducente, pur nel legittimo Esercizio di detta facoltà, non tenga conto di particolari situazioni della strada e del traffico, e di ogni altra speciale circostanza di qualsiasi natura, per adeguare ad esse la propria condotta di guida. (Conf mass n 150369 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)