Sez. 1, Sentenza n. 9577 del 14/08/1992 (Rv. 478550 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) | Targa apposta da un professionista accanto al portone d'ingresso del suo studio - Esenzione di cui all'art. 20 n. 2 del d.P.R. n. 639 del 1972 - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni ed agevolazioni (benefici)
In tema di imposta sulle pubblicità, la targa apposta da un professionista accanto al portone d'ingresso del suo studio non gode dell'esenzione di cui all'art. 20 n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, in quanto costituiscono "comunicazioni inerenti alla attività svolta" in un locale, esenti dal pagamento del tributo, solo i mezzi attraverso i quali si rendono note talune particolarità o caratteristiche dei servizi ivi prestati, non già le semplici indicazioni dell'attività commerciale o professionale, che restano soggette, invece, all'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 20 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)