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Sez. 4, Sentenza n. 327 del 12/02/1981 Cc. (dep. 04/03/1981) Rv. 147910 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - DELLA PARTE CIVILE - CARENZA DELL'INTERESSE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147910-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - DELLA PARTE CIVILE - CARENZA DELL'INTERESSE - SUSSISTENZA.*

Nel caso di proscioglimento istruttorio, il giudice civile, poiche non osta la sentenza, deve pronunciarsi liberamente sulla esistenza del fatto, sulla sua illiceita e sulla responsabilita del soggetto gia penalmente imputato. Ne deriva la carenza di interesse della parte civile a proporre autonoma impugnazione avverso detta sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)