Sez. 5, Sentenza n. 3137 del 09/11/1983 Ud. (dep. 16/12/1983) Rv. 161777 - 01
GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - IN ISTRUTTORIA - GIUDIZIO CIVILE - DICHIARAZIONE DI ILLICEITÀ DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - NUOVA PRONUNCIA SULLA SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - IN ISTRUTTORIA - GIUDIZIO CIVILE - DICHIARAZIONE DI ILLICEITÀ DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - NUOVA PRONUNCIA SULLA SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
In presenza di sentenza istruttoria di proscioglimento, il giudice civile può, in base agli stessi elementi acquisiti in Sede penale, dando una diversa valutazione dei medesimi, ritenere ai fini risarcitori, l'esistenza del fatto illecito, ma non può - eccetto che nei casi di proscioglimento per Mancanza di querela o per amnistia o prescrizione o per altra causa estintiva - accertare e dichiarare che il fatto costituisce reato. (V mass n 160112; (Conf mass n 147910).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)