Sez. 1, Sentenza n. 719 del 13/01/2011 (Rv. 616121 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione dell'indennità in relazione al valore dichiarato ai fini dell'ICI - Applicabilità - Eccezione dell'espropriante - Necessità - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Proposizione dell'eccezione per la prima volta nel giudizio di rinvio - Inammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel giudizio promosso dall'espropriato di area edificabile per la determinazione dell'indennità di espropriazione, l'ammontare discendente dai criteri di legge è suscettibile di riduzione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, solo su eccezione dell'espropriante, il quale provi che l'espropriato ha presentato denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere rilevata d'ufficio, atteso che si verte in tema di diritti patrimoniali e rileva il principio dispositivo. Ne consegue che tale eccezione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)