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Sez. 1, Sentenza n. 29768 del 19/12/2008 (Rv. 605838 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o aumento dell'indennità ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità di ufficio - Esclusione - Oneri della richiesta di parte e della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605838-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La disposizione dell'art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (applicabile "ratione temporis") non è diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, né ad integrarne i criteri di determinazione, ma introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo o maggiorativo di tale indennità, qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'ICI risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato. Il diritto alla riduzione o alla maggiorazione ha, nel procedimento per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, carattere dispositivo e, pertanto, l'interessato ha l'onere non solo di farne richiesta, ma anche, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., di provare ed allegare i fatti che ne sono a fondamento, senza che possa configurarsi a riguardo alcun potere-dovere officioso del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)