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Sez. 1, Sentenza n. 5717 del 20/11/1985 (Rv. 442907 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NUOVO MATRIMONIO DEL CONIUGE CREDITORE - CESSAZIONE DELLO OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - RELAZIONE EXTRACONIUGALE DEL DIVORZIATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442907-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NUOVO MATRIMONIO DEL CONIUGE CREDITORE - CESSAZIONE DELLO OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - RELAZIONE EXTRACONIUGALE DEL DIVORZIATO - IRRILEVANZA.*

La disposizione dell'art. 5 penultimo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, secondo la quale l'Obbligo alla corresponsione dello assegno di divorzio cessa con il nuovo matrimonio del coniuge creditore, trova giustificazione nel sorgere del diritto di quest'ultimo a conseguire il mantenimento dal nuovo coniuge. Detta norma, pertanto, non può essere invocata nel diverso caso di relazione extraconiugale del divorziato, ancorché con connotati di continuità, non implicando essa alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente. (Conf 5173/78, mass n 394918).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)